euro… proroga di termini


 

Not. Gaetano Petrelli

 

Ai sensi dell’art. 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste Italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari.

 

Ai fini fiscali, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha chiarito che i versamenti scadenti nelle giornate dal 28 (rectius 29) al 31 dicembre 2001 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 2 gennaio 2002.